Cos’è la carta della cittadinanza digitale?

La carta della cittadinanza digitale (CAD) tra novità, implicazioni e perplessità.

Ecco la carta della ‘cittadinanza digitale’

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 settembre 2016 ed è già entrato in vigore il decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale approvato, in esame definitivo,  dal Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016.
Finalità del legislatore è anzitutto quella di rendere il nuovo “Codice” una più fruibile “Carta della cittadinanza digitale, grazie alla quale ogni cittadino avrà diritto a una identità digitale (Spid – Sistema Pubblico di Identità Digitale), alla quale si accederà con un Pin unico, e un domicilio digitale, indirizzo online.

Gli obiettivi della cittadinanza digitale

Attraverso la propria identità digitale, cittadini, imprese e soggetti giuridici in genere potranno accedere ai servizi erogati dalla Pubblica amministrazione, e ricevere comunicazioni e documenti inviati dalla PA al proprio domicilio digitale.

Tra gli obiettivi della cittadinanza digitale il primo è proprio quello di semplificare l’accesso ai servizi, riducendo la necessità di recarsi agli uffici pubblici. Il passaggio a un’amministrazione completamente digitale è quindi strettamente collegato al rapporto tra Pubblica amministrazione ‒ compresi i gestori di pubblici servizi (l’ambito di applicazione è esteso infatti a tutti i soggetti partecipati dal pubblico) ‒ e soggetti a qualunque titolo operanti nella società.

Altro punto cardine tra gli obiettivi della cittadinanza digitale è la trasparenza della PA e la garanzia del più ampio accesso a documenti, dati e informazioni della Pubblica amministrazione, mentre si puntualizza che le disposizioni del Codice si applicano, pur con riserva rispetto a normative specifiche, al processo civile e penale.

Agenda digitale: attuazione e novità

Altra novità importante è l’introduzione della figura del commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, con funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma anche poteri sostitutivi in caso di inadempienze gestionali o amministrative nell’adozione di misure necessarie all’attuazione dell’Agenda stessa. Nell’ambito di ciascuna pubblica amministrazione dovrà inoltre essere nominato un responsabile cui sono attribuite specifiche funzioni per garantire una tempestiva transizione al digitale, oltre ad un difensore civico della cittadinanza digitale.

Una misura poco opportuna: ‘Addio alla carta’, scadenza rimandata 

Assumendo una misura, che peraltro non pareva né necessaria, né opportuna, è stata sospesa la scadenza del 12 agosto per l’adeguamento dei sistemi documentali alle regole tecniche per la formazione, trasmissione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, in attesa dell’emanazione entro quattro mesi del decreto con il quale saranno aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall’articolo 71.
Gli adempimenti previsti, genericamente indicati come “addio alla carta”,  costituiscono infatti una tappa importante per arrivare alla produzionegestione e conservazione di documentie di conseguenza archivi, completamente digitali nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Un passaggio che pare imprescindibile proprio per l’attuazione piena di quelle esigenze di trasparenzapubblicitàaccessibilità che sono alla base del concetto di ‘Cittadinanza digitale’, cardine della riforma.

Ma restano alcune perplessità…

Una prima lettura della norma appena emanata suscita, infine, qualche perplessità soprattutto rispetto all’armonizzazione tra le norme del Codice e il Regolamento europeo Eidas, obiettivo che la revisione del Codice stesso si proponeva di raggiungere. La nuova versione del Codice richiama infatti esplicitamente le definizioni fornite dal Regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari, il documento informatico continua, tuttavia, ad essere indicato come “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, non adottando quindi la più ampia enunciazione fornita da Eidas, secondo la quale documento elettronico è “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”, definizione cui peraltro sembrano rimandare le norme sull’accesso a documenti, dati, informazioni della PA contenute nello stesso Codice. Autorevoli dubbi sono stati sollevati anche rispetto a quanto previsto in ordine a validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici con particolare riguardo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

Valeria Leoni (Università di Bergamo)
Funzione Archivistica Microdata Group al 2016