Fatture elettroniche B2B: le novità

Dal 1° gennaio 2017 aziende e professionisti che adottano la fatturazione elettronica possono usufruire di semplificazioni e benefici.

Dal 1° gennaio 2017 aziende e professionisti che adottano la fatturazione elettronica possono usufruire di semplificazioni e benefici. Integrazione, velocità ed efficienza: il nuovo formato è utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA, sia per quella tra privati, secondo un unico tracciato XML.

Normativa di riferimento

Fattura B2B

Dal 1° gennaio 2017 – grazie ad nuovo Decreto Legge (DL 193/2016, Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) e ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – chi sceglie di adottare la fatturazione elettronica tra privati potrà usufruire di importanti benefici e semplificazioni previste nella legge di stabilità.

Per usufruire di tali benefici fiscali, il contribuente ha a disposizione due strumenti:
a) Trasmissione dei dati delle fatture all’AdE.
b)Trasmissione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio.

Punti focali

  • Occorre esercitare l’opzione entro il 31 marzo 2017.
  • Chi volesse procedere con l’attivazione del B2B per le fatture di competenza dell’esercizio 2018 dovrà esercitare l’opzione entro il 01/01/2018.
  • L’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.
  • L’opzione ha effetto per i 4 anni solari successivi e se non revocata (la revoca deve avvenire esclusivamente in modalità web) si rinnova per altri 5 anni.
  • Strumento operativo per esercitare entrambe le opzioni è il sito dell’AdE, utilizzando le credenziali Entratel o Fisco online.

Vantaggi

Sia se si decide di effettuare la trasmissione dei dati (a), sia se si effettua l’invio delle fatture tramite il Sistema di Interscambio (b), derivano vantaggi così riassumibili:

  1. Esclusione dalla trasmissione delle transazioni attraverso lo spesometro; (Circolare n.1 del 07/02/2017)
  2. Esclusione dalla trasmissione delle comunicazioni operazioni blacklist;
  3. Esclusione dalla trasmissione degli acquisti effettuati da operatori di San Marino;
  4. Esclusione dalla trasmissione dei modelli Intrastat;
  5. Esclusione dalla trasmissione dei contratti stipulati dalle società di leasing;
  6. Diritto a ricevere rimborsi entro i 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;
  7. Verifiche e controlli e accertamenti fiscali ridotti di due 2 anni;
  8. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità;
  9. Esonero dall’obbligo di registrare le fatture emesse e gli acquisti nell’apposito registro.
    [Fonte DL 125/2015 ]

Scenari

Si configurano tre differenti scenari:

  • Il contribuente decide di utilizzare il Sistema di intercambio sia per emettere che per ricevere fatture. L’AdE acquisisce automaticamente i dati delle fatture di vendita e di acquisto e in questo modo il contribuente non deve effettuare alcuna comunicazione all’AdE e gode dei vantaggi sopra elencati.
    Commento: Contribuente innovativo – Best practice. Ma lo scenario è difficilmente realizzabile dato che il contribuente dovrebbe obbligare i suoi fornitori ad inviare fatture tramite il SdI.

Il contribuente utilizza parzialmente il Sistema di Interscambio:

  • Caso 1. Il cliente utilizza il sistema di interscambio per inviare tutte le fatture di vendita ( PA e non PA) e comunica i dati trimestrali delle fatture di acquisto all’AdE: la comunicazione deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. I dati comunicati possono essere modificati entro 15 giorni dalla scadenza di cui sopra.
    Commento: Contribuente innovativo – scenario realizzabile.
  • Caso 2. Il contribuente utilizza il sistema di interscambio solo per inviare le  fatture PA. A questo punto il contribuente dovrebbe procedere ad una comunicazione trimestrale dei dati delle restanti fatture di vendita non PA e di tutte le fatture di acquisto.
    Commento: Contribuente restio al cambiamento.