INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 24/2023, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne è derivata una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del soggetto segnalante (c.d. whistleblower). Il d.lgs. 24/2023 ha rappresentato, difatti, un’occasione per superare la differenziazione normativa tipica della materia whistleblowing, sino ad oggi regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2 bis e ss.), nonché dalla legge 30 Marzo 2017, n. 179 (che ha riscritto l’art. 54-bis, ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nel citato art. 6 e ha previsto, all’art. 3, l’integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale e industriale).

MODULO DI SEGNALAZIONE

 

SCOPO DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è quello di regolamentare la gestione della segnalazione di irregolarità, di seguito delineate, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023, adottando misure idonee a fornire e garantire al segnalante la necessaria tutela a fronte di possibili casi di ritorsioni ovvero di azioni poste in essere in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione che gli hanno provocato un danno ingiusto.

DESTINATARI

Il campo di applicazione della procedura per la gestione delle segnalazioni comprende tutte le attività poste in essere da parte di Microdata Group, ed è rivolta quali destinatari ai seguenti soggetti:

  • ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
  • ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione “organizzata dal committente”, ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
  • ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
  • ai liberi professionisti e ai consulenti;
  • ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
  • agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE

Microdata Group, seguendo le disposizioni di cui al D. Lgs. 24/2023, ha predisposto più canali interni di segnalazione che consentono di presentare eventuali segnalazioni; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione, presentata con le seguenti modalità:

  • Tramite una casella mail dedicata esclusivamente all’invio di segnalazioni, odv@microdatagroup.it;
  • Tramite raccomandata all’attenzione dell’Organismo di vigilanza (per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale) al seguente indirizzo: Via Antonio Gramsci, 28, 25121, Brescia (BS);
  • Verbalmente, richiedendo un colloquio all’Organismo di vigilanza, dott. Michael Migliorati, al numero 3477825750.

Le segnalazioni disciplinate dal sovra indicato decreto concernono:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento e può riferirsi a fatti accaduti o in corso. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile della Funzione incaricata (Organismo di vigilanza) di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

  • Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’organizzazione;
  • Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
  • Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  • L’indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • L’indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  • Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

In presenza di dubbi sull’interpretazione di eventi o situazioni che potrebbero rappresentare un atto corruttivo, è possibile contattare l’Organismo di Vigilanza.

Tutte le Segnalazioni ricevute sono, difatti, oggetto di una verifica da parte dell’Organismo di vigilanza val fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e di poter avviare le successive attività di approfondimento.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni sono affidate all’Organismo di vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione inidividuato internamente, l’Organismo di vigilanza al   quale è affidata la gestione del canale di segnalazione svolge le seguenti attività:

  • rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  • da diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

 

SEGNALAZIONI ESTERNE

Il canale di segnalazione esterna è affidato all’ANAC che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, potrà ricevere e dovrà gestire anche le segnalazioni esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato. Segnalazioni che, ai sensi dell’art. 6, potranno essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno nel contesto lavorativo di appartenenza, ovvero in presenza di un canale di segnalazione non conforme a quanto previsto dall’art. 4 del suddetto decreto;
  • nell’ipotesi in cui la segnalazione effettuata tramite il canale interno sia rimasta senza seguito;
  • nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, la stessa rimarrebbe senza seguito, ovvero possa determinare il rischio di ritorsione;
  • nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente per il pubblico interesse.

Come per la segnalazione interna, anche per la segnalazione esterna l’ANAC deve attivare un canale che garantisca la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione alla stessa allegata (art. 7, comma 1).

La piattaforma è disponibile al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it

Le segnalazioni esterne sono presentate in forma scritta, tramite la sovra indicata piattaforma informatica, ovvero oralmente, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro con il personale addetto (art. 7, comma 2).

Laddove la segnalazione esterna venisse presentata, per errore, ad un soggetto diverso dall’ANAC, colui che la riceve ha l’obbligo di trasmetterla trasmetterla a quest’ultima entro 7 giorni, dandone comunicazione al segnalante (art. 7, comma 3).

Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne, specificamente individuate dall’art. 8, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne, con la differenza che, in questo caso, è espressamente previsto l’onere per l’ANAC di comunicare al soggetto segnalante l’esito finale della procedura, che può consistere anche nell’archiviazione della segnalazione, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, ovvero nella trasmissione della stessa alle autorità competenti (amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni , gli organi o gli organismi dell’Unione Europea), che dovranno gestire la segnalazione secondo le modalità di cui al comma 1 dell’art. 8.

Tale ultima ipotesi ricorre nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella competenza dell’ANAC.

L’ANAC provvede, inoltre, alla trasmissione annuale alla Commissione europea delle informazioni relative al numero di segnalazioni esterne ricevute, al numero e alle tipologie di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni, con indicazione del relativo esito, nonché agli eventuali accertati danni finanziari derivati dalle violazioni oggetto di segnalazione (art. 8, comma 3).